L'entità deve classificare come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie, tranne: a) le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono successivamente essere valutate al fair value (valore equo); b) le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 3.2.15 e 3.2.17 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie; c) i contratti di garanzia finanziaria. Dopo la rilevazione iniziale l'emittente di un tale contratto deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a) o b)] successivamente valutarlo al valore maggiore tra: i) l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità all'IFRS 15; d) gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'emittente di un tale impegno deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a)] successivamente valutarlo al valore maggiore tra: i) l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità all'IFRS 15; e) il corrispettivo potenziale rilevato dall'acquirente in una aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3. Tale corrispettivo potenziale deve essere successivamente valutato al fair value (valore equo) con le variazioni rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio. Opzione di designare la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio