Le informazioni integrative previste ai paragrafi 31-42 devono essere fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.