L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste in un'unica nota o in una sezione distinta nel bilancio. Tuttavia, l'entità non deve duplicare le informazioni già presentate altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.