Il paragrafo 39(c) stabilisce che un'entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell'informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). Un'entità deve esporre in bilancio un'analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività finanziarie che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità.