L’assicuratore che applica l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 5.4.6-5.4.9 dell’IFRS 9 all’attività o passività finanziaria se, e solo se, la base per determinare i flussi finanziari contrattuali di tale attività o passività finanziaria varia a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. A tal fine, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse descritta al paragrafo 102B dello IAS 39.