L'assicuratore può superare la presunzione relativa descritta al paragrafo 27 se, e solo se, le altre componenti di un cambiamento di principi contabili comportano un aumento della rilevanza e dell'attendibilità del bilancio, sufficientemente maggiore della riduzione di rilevanza e attendibilità derivanti dall'inclusione dei margini d'investimento futuri. Ad esempio, si consideri il caso in cui i principi contabili applicati da un assicuratore ai contratti assicurativi prevedano criteri di prudenza eccessivi, stabiliti alla sottoscrizione, e un tasso di sconto definito da un'autorità di regolamentazione senza riferimento diretto alle condizioni di mercato, e che non tengano conto di alcune opzioni implicite e garanzie. L'assicuratore può accrescere la rilevanza del proprio bilancio, senza inficiarne l'attendibilità, adottando un criterio contabile esaustivo orientato all'investitore, largamente utilizzato, che prevede: a) stime correnti e ipotesi; b) una ragionevole (ma non eccessivamente prudenziale) rettifica atta a riflettere il grado di rischio e di incertezza; c) misurazioni che riflettono sia il valore intrinseco, sia il valore temporale delle opzioni implicite e delle garanzie; e d) un tasso di sconto corrente di mercato, anche se detto tasso di sconto riflette il rendimento stimato delle attività dell'assicuratore.