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IFRS 4 Contratti assicurativi: esenzione temporanea dall'ifrs 9 - p.20A

Riferimenti IFRS
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Esenzione temporanea dall'IFRS 9
Descrizione

L'IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l'assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede una esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l'IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2021. L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve: a) applicare le disposizioni dell'IFRS 9 che sono necessarie per fornire le informazioni integrative richieste ai paragrafi 39B–39 J del presente IFRS; e b) applicare tutti gli altri IFRS applicabili ai suoi strumenti finanziari, fatti salvi i paragrafi 20 A–20Q, 39B–39 J e 46–47 del presente IFRS.