L'assicuratore può continuare ad adottare le prassi riportate di seguito, ma l'introduzione di una qualsiasi delle suddette prassi non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 22: a) misurare le passività assicurative ad un valore non attualizzato; b) misurare i diritti contrattuali relativi a commissioni di gestione degli investimenti futuri, per un importo superiore al loro fair value (valore equo), sulla base delle commissioni correnti addebitate da altri operatori di mercato per servizi similari. È probabile che il fair value (valore equo) alla data di sottoscrizione di tali diritti contrattuali sia pari ai costi di emissione sostenuti, a meno che le commissioni di gestione degli investimenti futuri e i costi connessi non siano allineati con valori di mercato comparabili; c) adozione di principi contabili non uniformi per i contratti assicurativi (e per eventuali attività immateriali e costi di acquisizione differiti connessi) di società controllate, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 24. Se i suddetti principi contabili non sono uniformi, l'assicuratore può cambiarli se la modifica non comporta una maggiore diversità dei principi contabili ed è conforme alle altre disposizioni previste nel presente IFRS.