Alla data di decorrenza i pagamenti dovuti per il leasing inclusi nella valutazione dell'investimento netto nel leasing comprendono i seguenti pagamenti per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing non ricevuti alla data di decorrenza: a) i pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza descritti al paragrafo B42), al netto di eventuali incentivi al leasing da pagare; b) i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o un tasso, inizialmente valutati utilizzando l'indice o il tasso alla data di decorrenza; c) le garanzie per il valore residuo prestate al locatore dal locatario, da una parte collegata al locatario o da una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di adempiere le obbligazioni oggetto della garanzia; d) il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione (valutato considerando i fattori descritti al paragrafo B37); e e) i pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing.