L'entità può fatturare spese non rimborsabili in parte come corrispettivo per i costi sostenuti per la predisposizione del contratto (o per altre funzioni amministrative descritte al paragrafo 25). Se le attività necessarie per la predisposizione del contratto non soddisfano un'obbligazione di fare, l'entità non deve tenerne conto (né deve tener conto dei relativi costi) nella valutazione dei progressi conformemente al paragrafo B19. Questo perché i costi delle attività necessarie per la predisposizione del contratto non rappresentano un trasferimento di servizi al cliente. L'entità deve valutare se i costi sostenuti per la predisposizione del contratto abbiano dato luogo a un'attività da rilevare conformemente al paragrafo 95.