L'entità deve contabilizzare la modifica del contratto come contratto separato, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) l'oggetto del contratto si amplia in seguito all'aggiunta di beni o servizi promessi che sono distinti (conformemente ai paragrafi 26-30) e b) il prezzo del contratto aumenta di un importo del corrispettivo che riflette i prezzi di vendita a sé stanti praticati dall'entità per i beni o servizi promessi aggiuntivi e gli eventuali opportuni adeguamenti di detti prezzi per tener conto delle circostanze del particolare contratto. Per esempio, l'entità può adeguare il prezzo di vendita a sé stante del bene o servizio aggiuntivo per tener conto di uno sconto concesso al cliente per il fatto che l'entità non deve sostenere le spese connesse alla vendita che dovrebbe sostenere qualora vendesse il bene o servizio ad un nuovo cliente.