Vi può essere modifica del contratto anche se le parti del contratto sono in disaccordo sull'oggetto o sul prezzo (o su entrambi) della modifica o se le parti hanno approvato una modifica dell'oggetto senza aver ancora determinato la corrispondente modifica del prezzo. Per determinare se i diritti e le obbligazioni creati o modificati dalla modifica sono esigibili, l'entità deve considerare tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, compresi i termini del contratto e altri elementi di prova. Se le parti del contratto hanno approvato la modifica dell'oggetto del contratto senza aver ancora determinato la corrispondente modifica del prezzo, l'entità deve stimare il cambiamento del prezzo dell'operazione dovuto alla modifica attenendosi ai paragrafi 50-54 in materia di stima del corrispettivo variabile e ai paragrafi 56-58 in materia di limitazione delle stime del corrispettivo variabile.