L'obiettivo delle disposizioni in materia di informativa è che l'entità fornisca informazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dai contratti con i clienti. Per conseguire questo obiettivo, l'entità deve fornire informazioni quantitative e qualitative su tutti i seguenti elementi: a) i contratti da essa conclusi con i clienti (cfr. i paragrafi 113-122); b) i giudizi significativi, e gli eventuali cambiamenti di giudizio, formulati ai fini dell'applicazione del presente Principio a detti contratti (cfr. paragrafi 123-126) e c) le attività rilevate a titolo dei costi sostenuti per ottenere o eseguire i contratti con i clienti conformemente al paragrafo 91 o 95 (cfr. paragrafi 127-128).