L'entità deve rilevare il corrispettivo ricevuto dal cliente come passività fino a quando si verifica uno degli eventi di cui al paragrafo 15 o fino a quando sono soddisfatti, in un momento successivo, i criteri di cui al paragrafo 9 (cfr. paragrafo 14). In funzione dei fatti e delle circostanze relative al contratto, la passività rilevata rappresenta l'obbligazione dell'entità a trasferire in futuro beni o servizi al cliente o a rimborsare il corrispettivo ricevuto. In entrambi i casi la passività deve essere valutata all'importo del corrispettivo che l'entità ha ricevuto dal cliente.