Ai fini dell'applicazione del presente Principio, il contratto è inesistente se ogni parte del contratto ha il diritto esigibile unilaterale di mettere fine al contratto totalmente non eseguito senza risarcimento dell'altra parte (o delle altre parti). Il contratto è totalmente non eseguito se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) l'entità non ha ancora trasferito alcuno dei beni o servizi promessi al cliente e b) l'entità non ha ancora ricevuto, e non ha ancora il diritto di ricevere, alcun corrispettivo per i beni o servizi promessi.