Se un'entità d'investimento è la controllante di un'altra entità d'investimento, la controllante deve anche fornire l'informativa prevista dai paragrafi 19B(a)–(c) per gli investimenti controllati dall'entità d'investimento controllata. L'informativa può essere presentata inserendo nel bilancio della controllante il bilancio della controllata (o delle controllate) che contiene le informazioni suddette.