Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 2 e l'Appendice A, e ha aggiunto i paragrafi 9A–9B, 19A–19G, 21A e 25A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.