Come dichiarato nel paragrafo B14, la classificazione degli accordi a controllo congiunto stabilisce che le parti devono valutare i diritti e le obbligazioni che rivengono dall'accordo. Nel compiere tale valutazione, una entità deve considerare quanto segue: a) la struttura dell'accordo a controllo congiunto (vedere paragrafi B16–B21); b) se l'accordo a controllo congiunto è strutturato attraverso un veicolo separato: i) la forma giuridica del veicolo separato (vedere paragrafi B22-B24); ii) i termini dell'accordo contrattuale (vedere paragrafi B25–B28); e iii) se rilevanti, gli altri fatti e circostanze (vedere paragrafi B29-B33).