Un gestore congiunto deve rilevare, con riferimento alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto, quanto segue: a) le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente; b) le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente; c) i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto; d) la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto; e e) i suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.