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IFRS 10 Bilancio consolidato: disposizioni transitorie - C5A

Riferimenti IFRS
APPENDICE C - DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Descrizione

Se non è possibile valutare la partecipazione nella partecipata in conformità al paragrafo C5 (come definita nello IAS 8), un investitore deve applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C5, che può anche essere l'esercizio corrente. L'investitore deve rettificare retroattivamente l'esercizio immediatamente precedente la data dell'applicazione iniziale, a meno che l'inizio del primo esercizio per il quale è possibile l'applicazione del presente paragrafo non sia l'esercizio in corso. Quando la data del coinvolgimento dell'investitore (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata è anteriore all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente, l'investitore deve rilevare, come rettifica al patrimonio netto all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:
a) il precedente valore contabile delle attività, passività e partecipazioni di minoranza, e
b) l'importo rilevato della partecipazione dell'investitore nella partecipata.
Se il primo esercizio per il quale è possibile l'applicazione del presente paragrafo è l'esercizio in corso, la rettifica al patrimonio netto deve essere rilevata all'inizio dell'esercizio corrente.