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IFRS 10 Bilancio consolidato: disposizioni transitorie - C4C

Riferimenti IFRS
APPENDICE C - DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Descrizione

Quando un investitore applica i paragrafi C4-C4A e la data in cui è stato ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS è successiva alla data di entrata in vigore dello IAS 27, come modificato nel 2008 [IAS 27 (2008)], l'investitore applicherà le disposizioni del presente IFRS per tutti gli esercizi in cui la partecipata è consolidata retroattivamente in conformità ai paragrafi C4-C4A. Se il controllo è stato ottenuto prima della data di entrata in vigore dello IAS 27 (2008), l'investitore può applicare:
a) le disposizioni del presente IFRS per tutti gli esercizi in cui la partecipata è consolidata retroattivamente in conformità ai paragrafi C4-C4A; o
b) le disposizioni della versione dello IAS 27 pubblicata nel 2003 [IAS 27 (2003)] per gli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore dello IAS 27 (2008) e in seguito le disposizioni del presente IFRS per gli esercizi successivi.