Fatta eccezione per qualsiasi controllata consolidata in conformità al paragrafo 32 (alla quale si applicano i paragrafi C3 e C6 o i paragrafi C4–C4C, a seconda di quali siano pertinenti), un'entità d'investimento deve determinare il valore del proprio investimento in ciascuna controllata al fair value rilevato a conto economico come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L'entità d'investimento deve rettificare retroattivamente sia l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, sia il patrimonio netto all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle differenze tra: a) il precedente valore contabile della controllata; e b) il fair value della partecipazione dell'entità d'investimento nella controllata. L'importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale.