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IFRS 10 Bilancio consolidato: disposizioni transitorie - C3A

Riferimenti IFRS
APPENDICE C - DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Descrizione

Alla data di applicazione iniziale un'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti a tale data, se è un'entità d'investimento. Se, alla data di applicazione iniziale, un'entità conclude che è un'entità d'investimento, deve applicare le disposizioni dei paragrafi C3B–C3F piuttosto che quelle dei paragrafi C5-C5A.