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IFRS 10 Bilancio consolidato: disposizioni transitorie - C2A

Riferimenti IFRS
APPENDICE C - DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Descrizione

A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, quando il presente IFRS è applicato per la prima volta e, qualora successivamente, quando sono applicate per la prima volta le modifiche al presente IFRS Entità d'investimento e Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento, un'entità deve soltanto presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28(f) dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale del presente IFRS (l'«esercizio immediatamente antecedente»). Un'entità può anche presentare tali informazioni per l'esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.