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IFRS 10 Bilancio consolidato: controllo di attività specifiche - B77

Riferimenti IFRS
APPENDICE B - GUIDA OPERATIVA
DETERMINAZIONE DEL CONTROLLO
Controllo di attività specifiche
Descrizione

Un investitore deve trattare una parte di partecipata come un'entità ritenuta separata se e solo se è soddisfatta la seguente condizione:
le attività specifiche della partecipata (e i relativi strumenti di attenuazione del rischio di credito, se presenti) rappresentano l'unica fonte di pagamento per passività specifiche della partecipata, o per altre interessenze specifiche nella stessa. Le parti diverse da quelle titolari di una passività specifica non hanno diritti né obbligazioni correlati alle attività specifiche o ai flussi finanziari residui derivanti da tali attività. Nella sostanza, nessuna forma di rendimento derivante dalle attività specifiche può essere utilizzata dalla partecipata residuale e nessuna delle passività dell'entità ritenuta separata può essere estinta a mezzo delle attività della partecipata residuale. Pertanto, in sostanza, tutte le attività, le passività e il patrimonio netto di tale entità ritenuta separata sono distinte dall'intera partecipata. Un'entità separata di questo tipo è spesso denominata ‘silo'.