Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 23, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere: (a) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date: (i) la data di passaggio agli IFRS; e (ii) la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili. (b) una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per l'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità. Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili. (c) nel caso in cui l'entità ha rilevato eventuali perdite per riduzione di valore di un'attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura in conformità agli IFRS, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività se l'entità avesse rilevato tali perdite per riduzione di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.