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IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali: appendice e - esenzioni dagli ifrs applicabili a breve termine - E2

Riferimenti IFRS
APPENDICE E - ESENZIONI DAGLI IFRS APPLICABILI A BREVE TERMINE
Descrizione

L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014) nel primo anno di passaggio deve:
a) applicare le disposizioni dei precedenti principi contabili in luogo delle disposizioni dell'IFRS 9 alle informazioni comparative riguardanti gli elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9;
b) rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato nella redazione delle informazioni;
c) trattare qualsiasi rettifica del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo (ossia il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base a precedenti Principi contabili) rispetto al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS (ossia il primo esercizio che include informazioni conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014)] dovuto al cambiamento di principio contabile e fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 28, lettere a)-e) e lettera f), punto i), dello IAS 8. Il paragrafo 28, lettera f), punto i), si applica solo agli importi esposti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo;
d) applicare il paragrafo 17, lettera c), dello IAS 1 per fornire informazioni integrative aggiuntive, quando la conformità alle specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico dell'entità.