Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o qualsiasi altro Principio che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l'uva in vino da parte del vinificatore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.