Il presente Principio non si applica a: a) terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16) Immobili, impianti e macchinari, e IAS 40 Investimenti immobiliari); e b) piante fruttifere connesse all'attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere; c) contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica); d) attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38 Attività immateriali).