Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l'entità che applica la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 56 deve indicare: a) il criterio di ammortamento utilizzato; b) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato; c) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio; d) una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri quanto segue: i) incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalle spese successive rilevate come attività; ii) incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali; iii) attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni; iv) ammortamenti; v) l'importo delle perdite per riduzione di valore rilevate, e l'importo degli storni di perdite per riduzione di valore nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36; vi) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio; vii) cambiamenti di destinazione da e a rimanenze e immobili a uso del proprietario; e viii) altre variazioni; e) il fair value dell'investimento immobiliare. Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 53, se l'entità non può determinare attendibilmente il fair value dell'investimento immobiliare deve presentare: i) una descrizione dell'investimento immobiliare; ii)una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente; e iii) se possibile, l'intervallo di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa.