Se le attività immateriali sono contabilizzate agli importi rideterminati, un'entità deve indicare quanto segue:
a) per classe di attività immateriali: i) la data effettiva della rideterminazione del valore; ii) il valore contabile delle attività immateriali rivalutate; e iii) il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rideterminata di attività immateriali fosse stata valutata dopo la rilevazione utilizzando il modello del costo del paragrafo 74; e b) l'ammontare dell'eccedenza di rivalutazione che fa riferimento alle attività immateriali all'inizio e alla fine dell'esercizio, indicando le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione agli azionisti. c) [eliminato];