Un accantonamento deve essere rilevato quando: a) un'entità ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione. Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento