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IAS 36 Riduzione di valore delle attività: disposizioni transitorie e data di entrata in vigore - p.140B

Riferimenti IFRS
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
Descrizione

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 65, 81, 85 e 139; eliminato i paragrafi 9195 e 138 e aggiunto l’Appendice C. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.