Secondo quanto previsto dall'IFRS 3, l'avviamento rilevato in un'aggregazione aziendale rappresenta l'avviamento acquisito dalla controllante in base alla quota di pertinenza, anziché l'ammontare dell'avviamento controllato dalla stessa come risultato dell'aggregazione aziendale. Quindi, l'avviamento attribuibile a una quota di pertinenza di terzi non è rilevato nel bilancio consolidato della controllante. Di conseguenza, se vi è una quota di pertinenza di terzi in un'unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l'avviamento, il valore contabile di tale unità include: a) sia la quota della controllante che la quota di pertinenza di terzi nelle attività nette identificabili dell'unità; e b) la quota della controllante nell'avviamento. Tuttavia, parte del valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari determinata secondo quanto previsto dal presente Principio è attribuibile alla quota di pertinenza di terzi nell'avviamento.