Quando, come descritto nel paragrafo 81, l'avviamento si riferisce all'unità generatrice di flussi finanziari ma non è stato allocato a tale unità, si deve sottoporre l'unità ad una verifica per riduzione di valore ogniqualvolta vi è un'indicazione che l'unità possa avere subito una riduzione di valore, confrontando il valore contabile dell'unità, al netto di qualunque avviamento, con il suo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.