Un requisito per classificare come strumento rappresentativo di capitale uno strumento finanziario che altrimenti soddisfa i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C è che l'entità non abbia altri strumenti finanziari o contratti che: a) comportino flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità e b) producano l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo. È improbabile che i seguenti strumenti, se sottoscritti a condizioni commerciali normali con parti non correlate, precludano la possibilità a strumenti che altrimenti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C di essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale: a) strumenti con flussi finanziari totali basati sostanzialmente su attività specifiche dell'entità, b) strumenti con flussi finanziari totali basati su una percentuale del reddito, c) contratti intesi a ricompensare singoli dipendenti per servizi resi all'entità, d) contratti che richiedono il pagamento di una percentuale di utili irrilevante per servizi resi o prodotti forniti.