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IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio: data di entrata in vigore e disposizioni transitorie - p.96

Riferimenti IFRS
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Descrizione

L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. L'entità non deve applicare il presente Principio per esercizi antecedenti al 1° gennaio 2005 a meno che l'entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003), incluse le rettifiche pubblicate nel marzo 2004. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.