L'entità che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un «accordo quadro di compensazione». Tale accordo prevede che vi possa essere un singolo adempimento per il saldo per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell'accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di qualsiasi contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dagli istituti finanziari per proteggersi da perdite in caso di fallimento o di altre circostanze che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un accordo quadro di compensazione dà origine, di norma, a un diritto di compensazione che può essere fatto valere legalmente e che influisce sul realizzo o sull'estinzione di singole attività e passività finanziarie solo in seguito a specifici casi di inadempimento o in circostanze che non ci si attende intervengano nel corso normale dell'attività. Un accordo quadro di compensazione non fornisce il presupposto per la compensazione a meno che non siano soddisfatti entrambi i criteri esposti nel paragrafo 42. Quando attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non vengono compensate, l'effetto dell'accordo sull'esposizione dell'entità al rischio di credito deve essere oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell'IFRS 7.