Titoli di debito «irredimibili» (quali i titoli obbligazionari «irredimibili», obbligazioni garantite e certificati di deposito), procurano, di norma, al possessore il diritto contrattuale a ricevere pagamenti in conto interessi a date fisse che si estendono nel futuro, senza diritto alla restituzione del capitale o con questo diritto soggetto a condizioni che lo rendono molto improbabile o molto lontano nel tempo. Per esempio, l'entità può emettere uno strumento finanziario in base al quale dovrà effettuare in perpetuo pagamenti annuali equivalenti a un tasso d'interesse dichiarato dell'8% applicato al valore nominale o capitale di CU 1.000. Assumendo che l'8% sia il tasso d'interesse di mercato per lo strumento nel momento in cui questo è emesso, l'emittente si assume un'obbligazione contrattuale a effettuare un flusso di pagamenti di interessi futuri aventi un fair value (valore equo) (valore attuale) di CU 1.000 al momento della rilevazione iniziale. Il possessore e l'emittente dello strumento detengono rispettivamente un'attività e una passività finanziaria.