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IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio: ambito di applicazione - p.4

Riferimenti IFRS
Descrizione

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
a) le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture;
b) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.
c) i contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (cfr. l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente.
d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi se l'IFRS 9 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, l'emittente deve applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria se applica l'IFRS 9 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se decide, in base al paragrafo 4, lettera d), dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione;
e) gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 in quanto contengono un elemento di partecipazione discrezionale. L'emittente di tali strumenti è esentato dall'applicare ai suddetti elementi i paragrafi 15-32 e AG25-AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei suddetti strumenti (cfr. IFRS 9);
f) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione di
i) contratti rientranti nell'ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
ii) i paragrafi 33 e 34 del presente Principio, che devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione a piani di opzioni su azioni per i dipendenti, piani di acquisto azioni per i dipendenti e ad ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.