Per il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti schemi di bilancio. La partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell'entità a controllo congiunto con le sue rimanenze e la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto con le corrispondenti voci del proprio bilancio. In alternativa, la partecipante può distinguere nel proprio bilancio apposite voci relative alla sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto. Per esempio, può esporre la sua quota di attività correnti dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra le proprie attività correnti; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra gli immobili, impianti e macchinari di proprietà. Entrambi questi schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di valori identici per ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; ai fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.