Una entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto a una propria partecipazione in una società collegata o in una joint venture se l'entità è una controllante esente dalla redazione del bilancio consolidato in base all'esenzione dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero se ricorrono tutte le condizioni seguenti: a) l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione; b) i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); c) l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; d) la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con l'IFRS 10.