Un'entità deve rilevare una passività e il costo relativo ai benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro nella data più immediata tra le seguenti: a) il momento in cui l'entità non può più ritirare l'offerta di tali benefici; e b) il momento in cui l'entità rileva i costi di una ristrutturazione che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 37 e implica il pagamento di benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro.