Un'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori, con le seguenti eccezioni: a) un'entità non è tenuta a rettificare il valore contabile delle attività che esulano dall'ambito di applicazione del presente Principio nel caso di variazioni nei costi connessi ai benefici per i dipendenti inclusi nel valore contabile prima della data dell'applicazione iniziale. La data dell'applicazione iniziale è l'inizio del primo esercizio esposto nel primo bilancio in cui l'entità adotta il presente Principio; b) nei bilanci degli esercizi che hanno inizio in data antecedente al 1° gennaio 2014, un'entità non deve presentare informazioni comparative per le informazioni integrative di cui al paragrafo 145 sulla sensitività dell'obbligazione per benefici definiti.