Il presente Principio non si applica a: a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate; b) attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere; c) la rilevazione e la valutazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie); d) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili. Tuttavia, il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi da b) a d).