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IAS 16 Immobili, impianti e macchinari: ambito di applicazione - p.3

Riferimenti IFRS
Descrizione

Il presente Principio non si applica a:
a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b) attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;
c) la rilevazione e la valutazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);
d) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili. Tuttavia, il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi da b) a d).