Al momento della rilevazione iniziale di un’attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un’attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell’operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell’attività o della passività: a) in una aggregazione aziendale, un’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva (si veda paragrafo 19); b) se l'operazione influenza l'utile contabile o il reddito imponibile, l'entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nell'utile (perdita) d’esercizio l'onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano (cfr. paragrafo 59); c) se l'operazione non è una aggregazione aziendale, e non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile, l'entità, in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24, rileverebbe la passività o l'attività fiscale differita e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell'attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all'entità di rilevare la passività o l'attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente (cfr. il prossimo esempio). Inoltre, l'entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.
ESEMPIO ILLUSTRATIVO DEL PARAGRAFO 22, LETTERA C
L'entità intende utilizzare un bene che costa 1.000 per tutta la sua vita utile, che è di cinque anni, per poi cederlo a un valore residuo di zero. L'aliquota fiscale è del 40%. L'ammortamento del bene non è fiscalmente deducibile. Alla sua dismissione, l'eventuale plusvalenza non sarà imponibile e qualsiasi minusvalenza non sarà deducibile. Man mano che l'entità recupererà il valore contabile del bene essa realizzerà un reddito imponibile di 1.000 e pagherà imposte per 400. L'entità non rileva la passività fiscale differita risultante di 400 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene. Nell'anno seguente, il valore contabile dell'attività è 800. Realizzando un reddito imponibile di 800, l'entità pagherà imposte per 320. L'entità non rileva la passività fiscale differita di 320 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.