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IAS 12 Imposte sul reddito: avviamento - p.21

Riferimenti IFRS
RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE
Avviamento
Descrizione

L’avviamento derivante da una aggregazione aziendale è valutato come l’eccedenza di (a) rispetto a (b):

a) la sommatoria di:
i) il corrispettivo trasferito valutato in conformità all’IFRS 3, che in genere richiede il fair value
(valore equo) alla data di acquisizione;
ii) l’importo delle partecipazioni di minoranza nell’acquisita rilevato in conformità all’IFRS 3; e iii) in un’aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value (valore equo) alla data di
acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente.

b) il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità all’IFRS 3.
Nella determinazione del reddito imponibile, molti ordinamenti non consentono di dedurre dal reddito imponibile le riduzioni del valore contabile dell'avviamento. Inoltre, in tali ordinamenti, il costo dell'avviamento spesso non è deducibile quando una controllata cede la propria attività aziendale. In tali ordinamenti, il valore riconosciuto fiscalmente dell'avviamento è pari a zero. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell'avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente Principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l'avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile.