Qualora fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano rettifica siano rilevanti, potrebbe ragionevolmente presumersi che la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, l’entità deve indicare quanto segue: a) la natura del fatto; e b) una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.