OIC 7 - I certificati verdi

Principio contabile nazionale
Attività Nazionale
Date
Data Emanazione
Data Entrata Vigore
In Vigore

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

Il Principio contabile OIC 7 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi nel bilancio d’esercizio, nonché l’informativa da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

Il Principio contabile disciplina il trattamento contabile dei certificati verdi distinguendo tra:
(a) Società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili;
(b) Società che producono/importano energia elettrica da fonti non rinnovabili;
(c) Società trader.

Il presente Principio contabile non disciplina il trattamento contabile di altri meccanismi di incentivazione previsti per gli operatori di settore, quali il CIP 6, il Quarto conto energia e altre forme di incentivazione a tariffa.

DEFINIZIONI

Per certificati verdi emessi a consuntivo si intendono i certificati che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) emette, in ragione della produzione effettiva, nell’anno successivo rispetto a quello in cui si è realizzata la produzione oggetto di incentivazione.

Per certificati verdi emessi a preventivo si intendono i certificati che il GSE emette, in ragione della produzione attesa, nell’anno corrente o nell’anno precedente a quello in cui si realizza la produzione oggetto di incentivazione. Rientrano in tale tipologia anche i certificati verdi emessi in base alle misure mensili di energia prodotta.

Per consegna dei certificati verdi si intende il momento in cui, entro il 31 marzo di ciascun anno, le società soggette all’obbligo sono tenute a consegnare al GSE i certificati verdi relativi all’obbligo dell’anno precedente.

Per vendita dei certificati verdi si intende l’attività con cui la società cede sul mercato ad un prezzo concordato tra le parti i certificati stessi. Rientra nella nozione di vendita anche la cessione dei certificati verdi al GSE ad un prezzo minimo garantito stabilito dalla disciplina di riferimento (c.d. ritiro garantito dei certificati verdi da parte del GSE).

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

I certificati verdi costituiscono uno strumento di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introdotto dal decreto di liberalizzazione del settore elettrico D. Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (c.d. Decreto Bersani).

Si tratta di un sistema di incentivazione strutturato in modo tale da creare una domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili fondata su un obbligo di legge, al fine di sviluppare la corrispondente offerta e aumentare, di conseguenza, il quantitativo complessivo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

I produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo a quello di produzione/importazione, una quota minima di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o, alternativamente, di acquistare sul mercato i certificati verdi equivalenti alla propria quota di obbligo.

La quota di energia elettrica da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale è una percentuale calcolata sulla base della produzione/importazione di energia elettrica da fonti non rinnovabili dell’anno precedente, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni.

I certificati verdi sono emessi dal GSE per singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali sia stata accertata, da parte dello stesso GSE, la conformità ad una serie di parametri e requisiti tecnici (impianti che hanno ottenuto la qualifica IAFR - Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili).

Certificano che un certo quantitativo di energia elettrica è stato prodotto da fonti rinnovabili.

Hanno validità triennale e sono utilizzabili per adempiere all’obbligo dell’anno cui si riferisce la produzione a fronte della quale sono emessi e a quello dei due anni successivi.

I certificati verdi sono emessi a preventivo oppure a consuntivo.

Con riferimento ai certificati verdi emessi a preventivo, nel caso in cui la produzione effettiva diverga da quella attesa, possono originarsi deficit o surplus di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Se la produzione effettiva è inferiore alla produzione attesa, si è in presenza di un deficit produttivo: il produttore deve restituire i certificati verdi emessi in eccesso, oppure il GSE compensa la differenza trattenendo certificati riguardanti altri impianti per il medesimo anno o, in mancanza di certificati sufficienti per l’anno di riferimento, effettuando la compensazione sulla produzione dell’anno successivo a quello nel quale si è generato il deficit.

Nel caso in cui la produzione effettiva sia superiore a quella attesa, si è in presenza di un surplus produttivo: il GSE emette il maggior numero di certificati verdi spettanti all’atto della compensazione.

I produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili consegnano al GSE i certificati verdi equivalenti al proprio obbligo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

I certificati verdi sono liberamente trasferibili e negoziabili sul mercato, attraverso la piattaforma di contrattazione predisposta dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) oppure tramite contratti bilaterali fra le parti.

SOCIETÀ CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Il meccanismo dei certificati verdi costituisce un’incentivazione alla produzione da fonti rinnovabili sotto forma di integrazione ai ricavi d’esercizio, analoga ai contributi in conto esercizio, che compensa i produttori dei maggiori oneri connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a quella da fonti fossili tradizionali.

I ricavi relativi ai certificati verdi sono rilevati per competenza, in sede di chiusura dell’esercizio in cui ha luogo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (momento in cui sorge il diritto a ricevere i certificati verdi) ed in proporzione alla produzione stessa.

I ricavi per certificati verdi sono rilevati per competenza, sia nel caso di certificati verdi emessi a preventivo, sia di quelli emessi a consuntivo.

In sede di redazione del bilancio d’esercizio, la società iscrive nell’attivo dello stato patrimoniale un credito verso il GSE in contropartita alla rilevazione a conto economico dei relativi ricavi maturati per competenza.

Le società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili vendono i certificati verdi sul mercato oppure optano per il ritiro garantito dei certificati verdi da parte del GSE ad un prezzo definito dalla normativa di riferimento.

La vendita dei certificati verdi comporta la rilevazione a conto economico dei relativi ricavi, in contropartita all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di un credito.

Se la vendita dei certificati verdi avviene nel corso dell’esercizio di competenza (certificati verdi ricevuti a preventivo), al momento della vendita si rileva l’intero ricavo realizzato per effetto della cessione.

In sede di redazione del bilancio d’esercizio, qualora una quota parte dei certificati verdi ricevuti a preventivo, e venduti nel corso dell’esercizio di competenza, non risulti maturata alla fine dell’esercizio stesso, a causa di un deficit di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la società rileva un risconto passivo in misura pari alla quota di ricavi la cui competenza è rinviata all’esercizio successivo. Qualora, invece, alla fine dell’esercizio, la produzione effettiva sia superiore a quella attesa (surplus produttivo) e dia diritto al rilascio di ulteriori certificati verdi, la società rileva un’integrazione dei ricavi relativi ai certificati verdi ricevuti a preventivo e venduti nel corso dell’esercizio.

Se la vendita dei certificati verdi avviene successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, al momento della vendita, si rileva l’eventuale sopravvenienza attiva (o passiva), pari alla differenza tra il valore del credito iscritto in bilancio nell’esercizio di competenza ed il relativo valore di realizzo sul mercato.

Nel caso di certificati verdi ricevuti a preventivo, la società dà conto del loro rilascio rilevando, soltanto nei conti d’ordine, l’impegno di produrre un quantitativo di energia elettrica da fonti rinnovabili proporzionale ai certificati verdi ricevuti. Tale impegno è iscritto al valore previsto per il ritiro garantito dei certificati verdi da parte del GSE.

L’impegno è cancellato totalmente/parzialmente dai conti d’ordine a fine esercizio, in proporzione alla produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Una parte dell’impegno rimane iscritta nei conti d’ordine, alla fine dell’esercizio, qualora la produzione effettiva sia inferiore a quella attesa (deficit produttivo), in quanto ciò comporta un obbligo di restituzione dei certificati verdi ricevuti ma non maturati. Nella sostanza, i certificati verdi emessi in eccesso rimangono nella disponibilità della società; quest’ultima, l’anno successivo, riceverà un numero di certificati verdi inferiore a quello di competenza, per effetto del conguaglio da realizzare con il GSE.

I ricavi relativi ai certificati verdi rappresentano una componente economica positiva analoga ad un contributo in conto esercizio e sono iscritti nella voce di conto economico A5) Altri ricavi.

L’eventuale sopravvenienza attiva, derivante dalla vendita dei certificati verdi successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, è iscritta nella voce di conto economico A5) Altri ricavi.

L’eventuale sopravvenienza passiva, derivante dalla vendita dei certificati verdi successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, è iscritta nella voce di conto economico B14) Oneri diversi di gestione.

I crediti derivanti dalla vendita dei certificati verdi hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale CII.1) Crediti verso clienti.

La voce dell’attivo patrimoniale iscritta in contropartita ai ricavi per certificati verdi maturati nell’esercizio e non venduti rappresenta:
- per i certificati verdi ricevuti a preventivo, un credito rappresentativo del diritto ad esigere un corrispettivo monetario da parte del GSE, alla luce della norma che prevede il ritiro garantito dei certificati verdi da parte del GSE stesso ad un prezzo minimo stabilito;
- per i certificati verdi ricevuti a consuntivo, un credito rappresentativo del diritto ad ottenere dal GSE i certificati verdi maturati nell’esercizio.

I crediti verso il GSE sono iscritti nella voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale CII.5) Crediti verso altri.

L’art. 2426, numero 8, del Codice Civile prevede che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione. La valutazione dei crediti è disciplinata dal Principio contabile OIC 15 “I crediti”, cui si rimanda.

Il valore di iscrizione dei crediti verso il GSE è pari al valore riconosciuto dal GSE in caso di ritiro garantito dei certificati verdi.

Nel caso di certificati verdi emessi a preventivo, qualora si verifichi una situazione di deficit di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei conti d’ordine continua ad essere iscritto l’impegno che permane in relazione ai certificati verdi ricevuti in eccesso rispetto alla produzione effettiva (certificati verdi non maturati). L’impegno assunto è iscritto in misura pari al valore previsto per il ritiro garantito dei certificati verdi da parte del GSE.

Per i produttori/importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, i certificati verdi rappresentano, di fatto, un sistema penalizzante, che li obbliga ad acquistare sul mercato i certificati verdi necessari all’adempimento degli obblighi normativi, comportando un aumento dei costi di produzione.

I costi relativi all’obbligo di consegna al GSE dei certificati verdi sono rilevati per competenza, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. 79/1999 che stabilisce “l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati”.

In sede di redazione del bilancio d’esercizio, la società iscrive nel passivo dello stato patrimoniale una passività verso il GSE, in contropartita alla rilevazione a conto economico dei relativi costi maturati per competenza.

Le società che producono/importano energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno la possibilità di acquistare i certificati verdi fino al momento temporale previsto, dalla normativa di riferimento, per la consegna dei certificati stessi al GSE.

L’acquisto dei certificati verdi comporta la rilevazione a conto economico dei relativi costi in contropartita all’iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale di un debito.

Se l’acquisto dei certificati verdi avviene prima della chiusura dell’esercizio di competenza, al momento dell’acquisto si rileva l’intero costo sostenuto.

In sede di redazione del bilancio d’esercizio, qualora il quantitativo dei certificati verdi acquistato prima della chiusura dell’esercizio di competenza risulti inferiore al quantitativo necessario per l’adempimento dell’obbligo di legge, la società rileva l’onere ancora da sostenere per i certificati verdi non ancora acquistati, in contropartita alla passività verso il GSE. Qualora, invece, alla fine dell’esercizio, il quantitativo dei certificati verdi acquistato risulti superiore al quantitativo necessario per l’adempimento dell’obbligo di legge, la società rileva un risconto attivo in misura pari ai costi da rettificare, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.

Se l’acquisto dei certificati verdi avviene successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, al momento dell’acquisto si rileva l’eventuale sopravvenienza passiva (o attiva), pari alla differenza tra il valore della passività iscritta in bilancio nell’esercizio di competenza e il valore di acquisto sul mercato.

La consegna dei certificati verdi al GSE, per l’assolvimento dell’obbligo riferito all’anno precedente, non comporta alcuna rilevazione contabile, dal momento che tutti gli impatti economici e patrimoniali sono già riflessi, per competenza, nel bilancio dell’esercizio in cui è sorto l’obbligo.

I costi relativi ai certificati verdi rappresentano un “onere di sistema” derivante dalla normativa in vigore e sono iscritti nella voce di conto economico B14) Oneri diversi di gestione.

L’eventuale sopravvenienza passiva, derivante dall’acquisto dei certificati verdi successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, è iscritta nella voce di conto economico B14) Oneri diversi di gestione.

L’eventuale sopravvenienza attiva, derivante dall’acquisto dei certificati verdi successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, è iscritta nella voce di conto economico A5) Altri ricavi.

I debiti derivanti dall’acquisto dei certificati verdi hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce del passivo dello stato patrimoniale D7) Debiti verso fornitori.

La voce del passivo patrimoniale iscritta in contropartita ai costi per certificati verdi di competenza dell’esercizio, ma non acquistati, è un debito in natura, rappresentativo dell’obbligo di consegnare beni diversi da fondi liquidi (i certificati verdi) al GSE, derivante da un’obbligazione attuale, certa nell’esistenza, determinata nell’ammontare (in termini di numero di certificati verdi da restituire) e nella tempistica di adempimento (coincidente con la data di consegna dei certificati verdi al GSE).

I debiti verso il GSE sono iscritti nella voce del passivo dello stato patrimoniale D14) Altri debiti.

Nel caso in cui, eventualmente, alcuni dei requisiti richiesti per la rilevazione contabile di un debito non siano verificati (ad esempio, l’ammontare non è determinato con certezza), la passività è iscritta nell’ambito della voce del passivo dello stato patrimoniale B3) Fondi per rischi e oneri - altri.

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore di estinzione. La valutazione dei debiti è disciplinata dal Principio contabile OIC 19 “I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti”, cui si rimanda.

I debiti in natura sono esposti al valore corrente dei beni cui si riferiscono. I debiti verso il GSE, quindi, sono iscritti al valore di mercato dei certificati verdi alla data di chiusura dell’esercizio.

SOCIETÀ TRADER

Le società trader non svolgono attività industriali in relazione alle quali è riconosciuta l’emissione oppure sorge l’obbligo di consegna di certificati verdi.

Le società trader acquistano, a titolo oneroso, i certificati verdi allo scopo di rivenderli sul mercato. Le operazioni di compravendita dei certificati verdi, quindi, rientrano nella loro attività tipica.

L’acquisto dei certificati verdi comporta la rilevazione a conto economico dei relativi costi, in contropartita all’iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale di un debito.

La vendita dei certificati verdi comporta la rilevazione a conto economico dei relativi ricavi, in contropartita all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di un credito.

I certificati verdi acquistati dalla società trader e ancora a disposizione, alla data di redazione del bilancio d’esercizio, sono rilevati come rimanenze di magazzino.

I costi sostenuti per l’acquisto dei certificati verdi sono iscritti nella voce di conto economico B6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

I ricavi derivanti dalla vendita dei certificati verdi sono iscritti nella voce di conto economico A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

I debiti derivanti dall’acquisto dei certificati verdi hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce del passivo dello stato patrimoniale D7) Debiti verso fornitori.

I crediti derivanti dalla vendita dei certificati verdi hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale CII.1) Crediti verso clienti.

I certificati verdi che alla fine dell’esercizio risultano ancora in magazzino sono iscritti nella voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale CI.4) Rimanenze di prodotti finiti e merci.

Le variazioni dell’esercizio delle rimanenze di magazzino dei certificati verdi sono iscritte nella voce di conto economico B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Il costo d’acquisto è costituito dal corrispettivo pattuito a cui vanno aggiunti i relativi costi accessori. Gli oneri accessori sono esclusivamente quelli imputabili in modo diretto all'operazione di acquisto.

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore di estinzione. La valutazione dei debiti è disciplinata dal Principio contabile OIC 19 “I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti”, cui si rimanda.

L’art. 2426, numero 8, del Codice Civile prevede che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione. La valutazione dei crediti è disciplinata dal Principio contabile OIC 15 “I crediti”, cui si rimanda.

L’art. 2426, numero 9, del Codice Civile prevede che le rimanenze sono iscritte in bilancio al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Le rimanenze non sono svalutate nel caso in cui i certificati verdi in magazzino sono tenuti per far fronte a vendite concluse e il prezzo pattuito nel contratto è pari o superiore al loro costo.

La configurazione di costo tecnicamente più corretta è quella del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli certificati verdi dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi.

Poiché i certificati verdi costituiscono dei beni fungibili, in presenza di rilevanti volumi oggetto di negoziazione e di un’elevata velocità di rotazione, le società trader possono utilizzare configurazioni di costo alternative al costo specifico, che non possono essere modificate da un esercizio all’altro.

Circa il metodo di calcolo del costo, l’art. 2426, numero 10, del Codice Civile prevede che il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”.

La valutazione delle rimanenze è disciplinata dal Principio contabile OIC 13 “Le rimanenze di magazzino”, cui si rimanda.

NOTA INTEGRATIVA

Si riepiloga, di seguito, l’informativa richiesta dagli articoli 2426 e 2427 del Codice Civile per le voci di bilancio utilizzate.

Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile è indicata la differenza, se significativa, fra il valore a prezzi correnti e il costo dei certificati verdi iscritto nel bilancio d’esercizio, calcolato utilizzando il criterio della media ponderata, del Lifo o del Fifo.

Ai
sensi dell’art. 2427, comma 1, del Codice Civile si forniscono le seguenti informazioni:
- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (n.1);
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dei crediti e dei debiti rispetto all’esercizio precedente (n. 4);
- la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” quando il loro ammontare sia apprezzabile (n.7);
- gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società (n.9);
- la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (n. 22 ter).

Ai sensi dell’art. 2423, comma 3 del Codice Civile, si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa:
- il quantitativo dei certificati verdi maturati nell’esercizio, il valore di mercato dei certificati verdi alla data di chiusura del bilancio d’esercizio e il prezzo previsto per il ritiro garantito degli stessi da parte del GSE;
- il quantitativo di certificati verdi richiesti a preventivo e il surplus o il deficit produttivo verificatosi nell’esercizio;
- l’effetto prodotto dalla variazione delle quantità e dei prezzi sulla consistenza delle rimanenze finali di certificati verdi;
- l’esistenza di pegni, patti di riservato dominio o qualsiasi altro gravame riferibile ai certificati verdi posseduti.

APPENDICE A - GUIDA APPLICATIVA AL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CERTIFICATI VERDI

Esempio n.1: Emissione di certificati verdi a consuntivo
Ipotesi base dell’esempio:
- L’esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- La società possiede un unico impianto
- La produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 900 certificati verdi
- Valore unitario dei CV stabilito dal GSE per il ritiro garantito = 70 euro
- Vendita dei 900 certificati verdi ricevuti a consuntivo, relativamente al 2011, al prezzo unitario di 83 euro+IVA (in data 15/05/2012)

Accertamento di competenza dei ricavi

A fine esercizio, è necessario accertare per competenza i ricavi per certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata nell’esercizio (quantificati sulla base del valore unitario definito dal GSE per il ritiro garantito nell’anno di riferimento).

31/12/2011 (euro)
D/ Crediti v/GSE per CV maturati 63.000,00
(CII 5 - Crediti v/altri)
A/ Ricavi per CV maturati 63.000,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)

Emissione dei certificati verdi

Nel 2012, quando il GSE emette i 900 certificati verdi relativi alla produzione effettiva del 2011, la società non effettua nessuna rilevazione contabile.

Vendita dei certificati verdi ricevuti a consuntivo

Poiché il ricavo è stato rilevato per competenza nel 2011, in fase di vendita sono rilevati soltanto i delta valutativi rispetto all’accertamento effettuato.

15/05/2012 (euro)
D/ Crediti commerciali (fatture emesse) 90.387,00
(CII 1 - Crediti v/clienti)
A/ Diversi
A/ Crediti v/GSE per CV maturati 63.000,00
A/ Sopravvenienze attive ordinarie 11.700,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)
A/ IVA su vendita certificati verdi 15.687,00
(D12 - Debiti tributari)

Esempio n. 2: Emissione di certificati verdi a preventivo (venduti nell’anno successivo) e rilevazione di un surplus produttivo
Ipotesi base dell’esempio:
- L’esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- La società possiede un unico impianto
- La produzione attesa di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 900 certificati verdi
- Valore unitario dei CV stabilito dal GSE per il ritiro garantito = 70 euro
- La produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 950 certificati verdi
- Vendita dei 900 certificati verdi ricevuti a preventivo nel 2011 al prezzo unitario di 85 euro+IVA (in data 15/03/2012)
- La produzione attesa di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2012 dà diritto all’ottenimento di complessivi 1000 certificati verdi

Rilevazione iniziale

Rilevazione nei conti d’ordine dell’impegno di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili proporzionale ai certificati verdi ricevuti:

Data emissione a preventivo (euro)
D/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00
A/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00

Accertamento di competenza dei ricavi

A fine esercizio, è necessario accertare per competenza i ricavi per certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata nell’esercizio (quantificati sulla base del valore unitario definito dal GSE per il ritiro garantito nell’anno di riferimento).
Nel presente esempio, in cui la produzione effettiva sia superiore alla produzione attesa e dia diritto all’ottenimento di 950 certificati verdi, si rilevano i ricavi di competenza con la seguente scrittura contabile:

31/12/2011 (euro)
D/ Crediti v/GSE per CV maturati 66.500,00
(CII 5 - Crediti v/altri)
A/ Ricavi per CV maturati 66.500,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)

Storno dai conti d’ordine dei certificati verdi ricevuti e maturati in relazione alla produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili:

31/12/2011 (euro)
D/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00
A/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00

Vendita dei certificati verdi ricevuti a preventivo nell’anno precedente

Poiché il ricavo è stato rilevato per competenza nel 2011, in fase di vendita dei 900 certificati verdi sono rilevati soltanto i delta valutativi rispetto all’accertamento effettuato.

15/03/2012 (euro)
D/Crediti commerciali (fatture emesse) 92.565,00
(CII 1 - Crediti v/clienti)
A/ Diversi
A/ Sopravvenienze attive ordinarie 13.500,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)
A/ Crediti v/GSE per CV maturati 63.000,00
A/ IVA su vendita certificati verdi 16.065,00
(D12 - Debiti tributari)

Conguagli con GSE nell’anno successivo

Qualora la produzione effettiva dell’anno di emissione diverga da quella attesa, nell’anno successivo a quello dell’emissione a preventivo il GSE effettua i conguagli quantitativi di certificati verdi con i certificati verdi assegnati per l’anno successivo.
Nel presente esempio, il GSE emette effettivamente 1050 certificati verdi (1000+50) e la società rileva il ricavo relativo ai 1000 certificati verdi dell’esercizio 2012 quando li vende oppure, nel caso in cui risultino ancora in portafoglio al 31/12/2012, per competenza a fine esercizio.
Per quanto riguarda i 50 certificati verdi ricevuti come conguaglio a fronte della produzione 2011, poiché il relativo ricavo è stato rilevato per competenza nell’anno 2011, in fase di vendita si rilevano soltanto i delta valutativi rispetto all’accertamento effettuato e si storna il credito verso il GSE, in contropartita ai crediti commerciali.

Esempio n. 3: Emissione di certificati verdi a preventivo (venduti nell’anno successivo) e rilevazione di deficit produttivo
Ipotesi base dell’esempio:
- L’esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- La società possiede un unico impianto
- La produzione attesa di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 900 certificati verdi
- Valore unitario dei CV stabilito dal GSE per il ritiro garantito = 70 euro
- La produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 850 certificati verdi
- Vendita di 850 certificati verdi ricevuti a preventivo nel 2011 al prezzo unitario di 85 euro+IVA (in data 15/03/2012)

Rilevazione iniziale

Rilevazione nei conti d’ordine dell’impegno di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili proporzionale ai certificati verdi ricevuti:

Data emissione a preventivo (euro)
D/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00
A/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00

Accertamento di competenza dei ricavi

Nel presente esempio, in cui la produzione effettiva sia inferiore alla produzione attesa e dia diritto all’ottenimento di 850 certificati verdi, si rilevano i ricavi di competenza con la seguente scrittura contabile:

31/12/2011 (euro)
D/ Crediti v/GSE per CV maturati 59.500,00
(CII 5 - Crediti v/altri)
A/ Ricavi per CV maturati 59.500,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)

Storno dai conti d’ordine dei certificati verdi ricevuti e maturati in relazione alla produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili:

31/12/2011 (euro)
D/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 59.500,00
A/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 59.500,00

Vendita di una parte dei certificati verdi ricevuti a preventivo nell’anno precedente

Poiché il ricavo è stato rilevato per competenza nel 2011, in fase di vendita sono rilevati soltanto i delta valutativi rispetto all’accertamento effettuato.

15/03/2012 (euro)
D/Crediti commerciali (fatture emesse) 87.422,50
(CII 1 - Crediti v/clienti)
A/ Diversi
A/ Sopravvenienze attive ordinarie 12.750,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)
A/ Crediti v/GSE per CV maturati 59.500,00
A/ IVA su vendita certificati verdi 15.172,50
(D12 - Debiti tributari)

Conguagli con GSE nell’anno successivo

Qualora la produzione effettiva dell’anno di emissione diverga da quella attesa, nell’anno successivo a quello dell’emissione a preventivo il GSE effettua i conguagli quantitativi di certificati verdi con i certificati verdi assegnati per l’anno successivo.
Nel presente esempio, in cui la produzione effettiva sia inferiore alla produzione attesa e dia diritto all’ottenimento di 850 certificati verdi, il produttore deve restituire i certificati verdi ricevuti a preventivo in eccesso (900-850=50).
Storno dai conti d’ordine dei certificati verdi ricevuti e da riconsegnare al GSE in quanto non maturati in relazione alla produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili:

31/03/2012 (euro)
D/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 3.500,00
A/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 3.500,00

Esempio n. 4: Emissione di certificati verdi a preventivo (venduti nel corso dello stesso anno) e rilevazione di un surplus produttivo
Ipotesi base dell’esempio:
- L’esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- La società possiede un unico impianto
- La produzione attesa di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 900 certificati verdi
- Valore unitario dei CV stabilito dal GSE per il ritiro garantito = 70 euro
- Vendita dei 900 certificati verdi ricevuti a preventivo, relativamente al 2011, al prezzo unitario di 80 euro+IVA (in data 31/05/2011)
- La produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 950 certificati verdi
- La produzione attesa di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2012 dà diritto all’ottenimento di complessivi 1000 certificati verdi

Rilevazione iniziale

Rilevazione nei conti d’ordine dell’impegno di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili proporzionale ai certificati verdi ricevuti:

Data emissione a preventivo (euro)
D/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00
A/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00

Vendita dei certificati verdi ricevuti a preventivo

31/05/2011
D/ Crediti commerciali (fatture emesse) 87.120,00
(CII 1 - Crediti v/clienti)
A/ Diversi
A/ Ricavi per vendita certificati verdi 72.000,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)
A/ IVA su vendita certificati verdi 15.120,00

(D12 - Debiti tributari)

Accertamento di competenza dei ricavi

A fine esercizio, è necessario accertare per competenza i ricavi per certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata nell’esercizio (quantificati sulla base del valore unitario definito dal GSE per il ritiro garantito nell’anno di riferimento), tenendo conto dello scostamento tra la produzione effettiva e la produzione attesa.
Nel caso in cui la produzione effettiva sia superiore alla produzione attesa e dia diritto all’ottenimento di 950 certificati verdi si rileva l’integrazione dei ricavi con la seguente scrittura contabile:
31/12/2011 (euro)
D/ Crediti v/GSE per CV maturati 3.500,00
(CII 5 - Crediti v/altri)
A/ Ricavi per CV maturati 3.500,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)

Storno dai conti d’ordine dei certificati verdi ricevuti e maturati in relazione alla produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili:

31/12/2011 (euro)
D/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00
A/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00

Conguagli con GSE nell’anno successivo

Qualora la produzione effettiva dell’anno di emissione diverga da quella attesa, nell’anno successivo a quello dell’emissione a preventivo il GSE effettua i conguagli quantitativi di certificati verdi con i certificati verdi assegnati per l’anno successivo.
Nel presente esempio, il GSE emette effettivamente 1050 certificati verdi (1000+50) e la società rileva il ricavo relativo ai 1000 certificati verdi dell’esercizio 2012 quando li vende oppure, nel caso in cui risultino ancora in portafoglio al 31/12/2012, per competenza a fine esercizio.
Per quanto riguarda i 50 certificati verdi ricevuti come conguaglio a fronte della produzione 2011, poiché il relativo ricavo è stato rilevato per competenza nell’anno 2011, in fase di vendita si rilevano soltanto i delta valutativi rispetto all’accertamento effettuato e si storna il credito verso il GSE, in contropartita ai crediti commerciali.

Esempio n. 5: Emissione di certificati verdi a preventivo (venduti nel corso dello stesso anno) e rilevazione di un deficit produttivo
Ipotesi base dell’esempio:
- L’esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- La società possiede un unico impianto
- La produzione attesa di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 900 certificati verdi
- Valore unitario dei CV stabilito dal GSE per il ritiro garantito = 70 euro
- Vendita dei 900 certificati verdi ricevuti a preventivo, relativamente al 2011, al prezzo unitario di 80 euro+IVA (in data 31/05/2011)
- La produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2011 dà diritto all’ottenimento di complessivi 850 certificati verdi
- La produzione attesa di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa al 2012 dà diritto all’ottenimento di complessivi 1000 certificati verdi

Rilevazione iniziale
Rilevazione nei conti d’ordine dell’impegno di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili proporzionale ai certificati verdi ricevuti:

Data emissione a preventivo (euro)
D/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00
A/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 63.000,00

Vendita dei certificati verdi ricevuti a preventivo

31/05/2011 (euro)
D/ Crediti commerciali (fatture emesse) 87.120,00
(CII 1 - Crediti v/clienti)
A/ Diversi
A/ Ricavi per vendita certificati verdi 72.000,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)
A/ IVA su vendita certificati verdi 15.120,00
(D12 - Debiti tributari)

Accertamento di competenza dei ricavi

Nel caso in cui la produzione effettiva sia inferiore alla produzione attesa e dia diritto all’ottenimento di 850 certificati verdi, si rileva la rettifica dei ricavi rilevati per la vendita dei certificati verdi ricevuti ma non maturati (50*80 euro), con la seguente scrittura contabile:

31/12/2011 (euro)
D/ Ricavi per vendita certificati verdi 4.000,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)
A/ Risconti passivi 4.000,00
(E - Ratei e Risconti)

La precedente scrittura viene stornata all’inizio dell’esercizio successivo:
01/01/2012 (euro)
D/ Risconti passivi 4.000,00
(E - Ratei e Risconti)
A/ Ricavi per vendita certificati verdi 4.000,00
(A5 - Altri ricavi e proventi)

Inoltre, si stornano dai conti d’ordine i certificati verdi ricevuti e maturati in relazione alla produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili:

31/12/2011 (euro)
D/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 59.500,00
A/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 59.500,00

Conguagli con GSE nell’anno successivo

Qualora la produzione effettiva dell’anno di emissione diverga da quella attesa, nell’anno successivo a quello dell’emissione a preventivo il GSE effettua i conguagli quantitativi di certificati verdi con i certificati verdi assegnati per l’anno successivo.
Nel presente esempio, il GSE emette effettivamente 950 certificati verdi (1000-50) e la società rileva il relativo ricavo quando li vende oppure, nel caso in cui risultano ancora in portafoglio al 31/12/2012, per competenza a fine esercizio.
Inoltre, si stornano dai conti d’ordine i certificati verdi ricevuti ma non maturati in relazione alla produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili:

31/03/2012 (euro)
D/ Impegni v/GSE per certificati verdi emessi a preventivo 3.500,00
A/ Impegni per certificati verdi emessi a preventivo 3.500,00

Esempio n. 6: Acquisto di certificati verdi ai fini dell’adempimento dell’obbligo connesso alla produzione/import e rilevazione, per competenza, del deficit di certificati verdi
Ipotesi base dell’esempio:
- L’esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- Acquisto di 1000 certificati verdi in data 31/05/2011 e al prezzo unitario di 80 euro+IVA
- Obbligo relativo al 2011 pari a 1300 certificati verdi
- Certificati verdi ancora da acquistare al 31/12/2011 pari a 300
- Valore unitario di mercato al 31/12/2011 pari a 70 euro
- Acquisto di 300 certificati verdi in data 28/02/2012 al prezzo unitario di 75 euro+IVA

Acquisto dei certificati verdi da parte di soggetto obbligato

31/05/2011 (euro)
D/ Diversi
D/ Oneri per certificati verdi 80.000,00
(B14 - Oneri diversi di gestione)
D/ IVA su acquisto certificati verdi 16.800,00
(D12 - Debiti tributari)
A/ Debiti commerciali (fatture ricevute) 96.800,00
(D7 - Debiti verso fornitori)

Accertamento di competenza dell’obbligo connesso alla produzione/import

Poiché i soggetti obbligati hanno tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo per assolvere all’obbligo, a fine esercizio è necessario effettuare la rilevazione per competenza dell’obbligo connesso alla produzione/import dell’anno di riferimento, determinato come differenza tra il numero complessivo di certificati verdi che devono essere presentati al GSE per l’anno di riferimento e i certificati verdi eventualmente già acquistati.
Nel presente esempio, poiché ai fini dell’adempimento dell’obbligo 2011 è necessario consegnare 1300 certificati verdi, devono essere acquistati ancora 300 certificati verdi (1300-1000=300), che sono rilevati nel bilancio d’esercizio valorizzandoli al prezzo di mercato al 31/12.

31/12/2011 (euro)
D/ Oneri per certificati verdi 21.000,00
(B14 - Oneri diversi di gestione)
A/ Debiti v/GSE per CV da acquistare 21.000,00
(D14 - Altri debiti)

Acquisto nel 2012 dei certificati verdi riferiti all’anno 2011

Poiché il costo è stato rilevato per competenza nell’anno 2011, in fase di acquisto sono rilevati soltanto i delta valutativi rispetto all’accertamento effettuato.

28/02/2012 (euro)
D/ Diversi
D/ Debiti v/GSE per CV da acquistare 21.000,00
D/ Sopravvenienze passive ordinarie 1.500,00
(B14 - Oneri diversi di gestione)
D/ IVA su acquisto certificati verdi 4.725,00
(D12 - Debiti tributari)
A/ Debiti commerciali (fatture ricevute) 27.225,00
(D7 - Debiti verso fornitori)

Consegna al GSE dei certificati verdi riferiti all’anno 2011
Il 31 marzo 2012 dovranno essere consegnati al GSE i certificati verdi relativi all’obbligo dell’anno 2011, senza peraltro effettuare alcuna rilevazione contabile.

Esempio n. 7: Acquisto di certificati verdi ai fini dell’adempimento dell’obbligo connesso alla produzione/import e rilevazione, per competenza, del surplus di certificati verdi
Ipotesi base dell’esempio:
- L’esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali, in proporzione alla produzione effettuata nel periodo stesso
- Acquisto di 1000 certificati verdi in data 31/05/2011 e al prezzo unitario di 80 euro+IVA
- Obbligo relativo al 2011 pari a 700 certificati verdi
- Certificati verdi acquistati in eccesso al 31/12/2011 pari a 300

Acquisto dei certificati verdi da parte di soggetto obbligato

31/05/2011 (euro)
D/ Diversi
D/ Oneri per certificati verdi 80.000,00
(B14 - Oneri diversi di gestione)
D/ IVA su acquisto certificati verdi 16.800,00
(D12 - Debiti tributari)
A/ Debiti commerciali (fatture ricevute) 96.800,00
(D7 - Debiti verso fornitori)

Accertamento di competenza dell’obbligo connesso alla produzione/import
Nel presente esempio, poiché ai fini dell’adempimento dell’obbligo 2011 è necessario consegnare 700 certificati verdi, si ha un’eccedenza di certificati verdi acquistati rispetto all’obbligo dell’anno di riferimento (1000-700=300) e si deve rilevare la rettifica dei costi, valorizzandola al prezzo di acquisto, con la seguente scrittura contabile:

31/12/2011
D/ Risconti attivi 24.000,00
(D - Ratei e Risconti)
(euro) A/ Oneri per certificati verdi 24.000,00
(B14 - Oneri diversi di gestione)

Il costo sostenuto nel 2011, relativamente all’acquisto di certificati verdi in eccesso rispetto all’obbligo dell’anno stesso, è rilevato nel conto economico del 2012 e comporta minori acquisti di certificati verdi per l’adempimento dell’obbligo 2012.

01/01/2012 (euro)
D/ Oneri per certificati verdi 24.000,00
(B14 - Oneri diversi di gestione)
A/ Risconti attivi 24.000,00
(D - Ratei e Risconti)

Consegna al GSE dei certificati verdi riferiti all’anno 2011

Il 31 marzo 2012 dovranno essere consegnati al GSE i certificati verdi relativi all’obbligo dell’anno 2011, senza peraltro effettuare alcuna rilevazione contabile.

Esempio n. 8: Acquisto e vendita di certificati verdi con rilevazione delle rimanenze di magazzino
L’esempio si riferisce al periodo annuale, ma le stesse considerazioni valgono per la chiusura dei periodi contabili infrannuali
- Acquisto di 500 certificati verdi in data 15/5/2011 al costo unitario di 80 euro+IVA
- Vendita di 400 certificati verdi in data 31/08/2011 al prezzo unitario di 82 euro+IVA
- Rilevazione a magazzino di 100 certificati verdi valorizzati al costo

Acquisto dei certificati verdi

15/5/2011 (euro)
D/ Diversi
D/ Costi per acquisto di certificati verdi 40.000,00
(B6 - Costi della produzione per merci)
D/ IVA su acquisto certificati verdi 8.400,00
(D12 - Debiti tributari)
A/ Debiti commerciali (fatture ricevute) 48.400,00
(D7 - Debiti verso fornitori)

Vendita dei certificati verdi

31/08/2011 (euro)
D/ Crediti commerciali (fatture emesse) 39.688,00
(CII 1 - Crediti v/clienti)
A/ Diversi
A/ Ricavi per vendita certificati verdi 32.800,00
(A1 - Ricavi delle vendite e prestazioni)
A/ IVA su vendita certificati verdi 6.888,00
(D12 - Debiti tributari)

Rilevazione delle giacenze finali di certificati verdi

31/12/2011 (euro)
D/ Rimanenze di certificati verdi 8.000,00
(CI 4 - Rimanenze di merci)
A/ Variaz. delle rimanenze di certificati verdi 8.000,00
(B11 - Variazione delle rimanenze di merci)

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICATI VERDI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012

introduce l’obbligo di immissione di una quota di produzione da fonti rinnovabili in capo ai produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili: “a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati”.

prevede che: “L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.”

stabilisce le modalità di adempimento dell’obbligo di cui al comma 1: “Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori”.

incrementa la quota minima stabilita dal decreto legislativo 79/1999: “A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali”.

stabilisce le modalità di esonero dall’obbligo dei certificati verdi per l’energia elettrica importata derivante da fonti rinnovabili e corredata da garanzia d’origine: “I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione.”

stabilisce il periodo di validità dei certificati verdi rilasciati: “I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.”

rivede alcune caratteristiche del meccanismo dei certificati verdi; in particolare il comma 144 aggiorna il periodo di riconoscimento dei certificati verdi: “La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni,...”

aggiorna le quote d’obbligo di cui all’art. 4 del decreto legislativo 387/2003: “Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali”.

aggiorna il valore dei certificati verdi introducendo la differenziazione per fonte: “A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge”.

stabiliscono i parametri di riferimento per la definizione del prezzo di mercato dei certificati verdi, nonché introducono il meccanismo del ritiro dei certificati in eccesso da parte del GSE a titolo oneroso:

“A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008...”

“A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16”.

attua le disposizioni introdotte dalla Legge 244/2007 relative all’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare ai certificati verdi. Inoltre, relativamente al ritiro da parte del GSE dei certificati verdi in eccesso, l’art. 15 comma 1 stabilisce che: “Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro”.

viene introdotta la modalità di rilascio dei certificati verdi a preventivo: “Il certificato verde, di valore unitario pari a 1 MWh, è emesso dal GSE, su richiesta del produttore per gli impianti dotati di relativa qualifica: a) a consuntivo, relativamente all’energia elettrica incentivata dell’anno precedente; b) a preventivo, limitatamente agli impianti di cui all'articolo 9, comma 1 e relativamente alla energia elettrica incentivata attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo.”

introduce nuovi meccanismi di incentivazione per gli impianti che saranno in esercizio a partire dal 2013 e stabilisce le modalità di transizione dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi.

stabilisce che: “Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite:

“c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati.”

stabilisce la riduzione della quota d’obbligo, la validità del valore stabilito dalla Legge 244/2007 per il prezzo di collocazione dei certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e le modalità di ritiro dei certificati verdi da parte del GSE per il periodo 2012-2016:
“2. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3.
3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012 in base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l'anno 2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 78 per cento del prezzo di cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresì i certificati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo è pari al prezzo medio di mercato registrato nel 2010. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”
...
“8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al valore fissato dalla predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.”

emanato in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 28/2011, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal predetto decreto legislativo.

stabilisce che, a partire dal 2015, il diritto ai certificati verdi sarà sostituito da un incentivo sulla produzione netta:
“1. Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all’articolo 30, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia, pari a:
I = k x (180 – Re) x 0,78”
L’art. 20 modifica la tempistica di rilascio dei certificati verdi da parte del GSE per il periodo residuo 2012-2015:
“2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete sulla base di un’apposita procedura pubblicata dal GSE entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.”

stabilisce le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione:
“Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito dal presente decreto con le seguenti modalità e condizioni:
a) le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008;
b) agli impianti che entrano in esercizio entro il termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni così come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013; tale riduzione si applica dal mese di maggio per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c);
c) per gli impianti a certificati verdi si applicherà, in ogni caso, l’articolo 19 con le modalità e nei tempi ivi previsti.
Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”