Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
D.12.a - Debiti tributari - entro l'esercizio successivo
D - Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
D - Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
Conti collegati
OIC
Valutazione e rilevazioni successive
Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.
Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
La valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis “crediti tributari” e D12 “debiti tributari”) è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nell’OIC 15 “Crediti” e per i debiti nell’OIC 19 “Debiti”.
Definizioni
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio.
I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.
Il valore nominale di un debito è l’ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.
Contenuto
I crediti e debiti tributari sono esposti in bilancio secondo quanto previsto dall’OIC 15 e dall’OIC 19. Per i crediti e i debiti derivanti da imposte sul reddito inferiori a 12 mesi non si applica il costo ammortizzato.
Classificazione e contenuto delle voci
L’articolo 2424 del codice civile prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D “Debiti”, con la seguente classificazione:
1. obbligazioni;
2. obbligazioni convertibili;
3. debiti verso soci per finanziamenti;
4. debiti verso banche;
5. debiti verso altri finanziatori;
6. acconti;
7. debiti verso fornitori;
8. debiti rappresentati da titoli di credito;
9. debiti verso imprese controllate;
10. debiti verso imprese collegate;
11. debiti verso controllanti;
11-bis. debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12. debiti tributari;
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14. altri debiti.
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